DDL/ZAN: LETTERA DELLE ASSOCIAZIONI DI DONNE A SENATRICI E SENATORI PER RICHIAMARLI ALLA LORO RESPONSABILITÀ VERSO L'ELETTORATO
Da leggere e se condividete firmare e diffondere: questa mattina è stata inviata da L'Abbraccio del Mediterraneo una lettera a senatrici e senatori per richiamarli alla loro responsabilità verso l'elettorato e verso chi non può votare per motivi di età, salute o altro. Non c'è stato tempo per raccogliere adesioni, che però stanno arrivando e saranno comunicate, ma a noi della c.d. società civile urgeva esprimere la nostra voce su un tema tanto sensibile.
E' possibile firmare sul profilo FB di Laura Moschini
Oggetto; Responsabilità e DDL Zan “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità”
“Gentili Senatrici, Gentili Senatori,
PREMETTENDO:
- di essere consapevoli della responsabilità che il Vs ruolo al tempo stesso consente e richiede nei confronti non solo di elettori ed elettrici, ma anche di tutte e tutti coloro che non hanno la possibilità di esprimere il loro voto per motivi diversi (età, provenienza, disabilità ecc.) e che la consapevolezza di tanta responsabilità vi accompagna nell’emanazione delle leggi che regolano le esistenze di cittadine e cittadini e ne determinano la qualità della vita e il godimento dei diritti, e che, infine, il Vostro nome sarà legato alla “legge Zan” e agli impatti che provocherà;
- che riteniamo giusto combattere ogni forma di discriminazione e violenza, compresa l’istigazione all’odio e alla violenza in nome dell’art.3 della Costituzione e che, al pari di altre posizioni, non vogliamo bloccare il ddl Zan, o una legge contro l’omotransfobia, ma renderlo al tempo stesso più efficace e privo dei rischi che attualmente comporta per le persone di sesso femminile, minori e, in generale, per chi non riconosce la legittimità della c.d. identità di genere, rischi già percepiti e causa di grande preoccupazione nella società civile in seguito a ciò che già accade in Italia oltre che nei Paesi che hanno adottato leggi che riconoscono l’identità di genere;
- che dopo un’attenta analisi del testo approvato alla Camera e considerando la difficoltà nell’orientarsi su tematiche e definizioni sottostimate o al contrario “di nicchia” anche tra le persone in posizioni decisionali, come evidenziato anche nel Rapporto del GREVIO ;
- che le audizioni in Senato hanno consentito una effettiva chiarezza su diversi argomenti e posizioni mancata alla Camera;
- che l’iter del DDL Zan sta ricalcando quello della legge n.54/2006 (sull’affido condiviso) approvata al Senato senza l’appropriata revisione necessaria dopo l’approvazione alla Camera e nonostante gli allarmi espressi a gran voce dalla società civile ed in particolare dalle associazioni delle donne vittime di violenza, legge che tante situazioni pensose sta causando alle donne già vittime di violenza e ai loro figli e figlie (cfr. Rapporto del GREVIO) ;
- che dato l’impatto fortemente dannoso che si potrebbe verificare con l’approvazione di una legge penale riguardante temi etici e per questo molto sensibili che richiedono l’uso di una terminologia corretta, condivisa e coerente con le definizioni presenti nella Costituzione, nonché l’esplicito richiamo alla coerenza con la legislazione già in vigore,
confidiamo di esserVi utili sottoponendo alla Vs. attenzione le nostre brevi note sulle criticità che il testo “Zan” ad oggi presenta, ricordando che
- in Spagna una proposta di legge analoga è stata presentata e poi ritirata dopo un’analisi più attenta degli effetti e degli impatti su donne e minori e i loro diritti duramente conquistati e ancora ben lontani dall’essere sufficientemente rispettati, che sarebbero causati dall’autodeterminazione dell’identità di genere. Oggi è di nuovo in discussione al Parlamento ed è oggetto di forti proteste da parte dei movimenti femministi;
- in Regno Unito e in altri Stati europei e nel mondo, leggi simili sono oggi oggetto di revisione a causa dei danni prodotti sia da trattamenti chirurgici e medicali in età minorile e conseguenti richieste di risarcimento, che dall’accesso di persone autodichiaratesi trans gender in luoghi riservati alle donne (dormitoi, spogliatoi, carceri ecc.), In UK per il The Times il 94% è dcontrario alla legge a causa degli esiti;
- nei Paesi dove è vigente una legislazione analoga, viene già considerato trans-escludente definire sindromi e fenomeni fisiologici riguardanti l’apparato riproduttivo femminile come riguardanti le donne ed è sanzionabile anche con l’arresto un genitore che si oppone alla transizione del figlio/a minore ,
- in Italia il ricorso a farmaci bloccanti della pubertà in minori attratti dall’idea di “identità di genere fluide” diffuse soprattutto attraverso social network (Tic Toc) è aumentato in modo preoccupante ;
che nello sport, ambito dove la presenza femminile è fortemente minoritaria e soggetta a pregiudizi e stereotipi, persone autodefinitesi “trans gender” possono partecipare a competizioni femminili ;
che associazioni “transfemministe” chiedono già che una ragazza che si percepisce maschio sia detenuta/o in un carcere maschile .
Tutto ciò premesso riportiamo di seguito le definizioni presenti nell’art.1 che meritano una riconsiderazione e alcune note su altri articoli:
Art. 1 Comma 1 (Definizioni):
Sesso: a) per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico;
riteniamo che in una legge contro l’omotransfobia in tutte le sue forme, non sia necessario nominare il sesso in quanto il sesso e i caratteri sessuali primari e secondari, sono presenti fin dalla nascita in ogni nato appartenente alla specie umana, consentendo la sopravvivenza della specie stessa. Per tale fondamentale importanza il sesso in tutte le sue forme e orientamenti (etero, omo, bisex, intersex, trans sex) è citato nell’art.3 della Costituzione come la prima tra le caratteristiche umane che non può essere oggetto di discriminazione o violenza.
Rispetto al discorso riguardante il termine “sesso” intendendo reati di “misoginia”, non esplicitando però la misoginia nel testo, la si rende di fatto esclusa.
Riteniamo di conseguenza non opportuno l’allargamento puramente intenzionale al sesso intendendo “misoginia”, e comunque accomunato alla misandria dall’On. Zan , in considerazione del fatto che le donne non possono essere ridotte ad una categoria o ad un gruppo svantaggiato.
Essendo le donne la maggioranza della popolazione e data la portata dei reati relativi alla misoginia nonché le gravissime conseguenze e le ricadute su loro figli/figlie, tali reati vanno normati in attuazione della Convenzione di Istanbul in una delle leggi già esistenti contro la violenza contro le donne (Codice rosso).
Genere: b) per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso;
rispetto a tale definizione, è da sottolineare che tale definizione non corrisponde alla definizione riportata nella Convenzione di Istanbul: “con il termine “genere” ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini» (Art 3 Definizioni) ; per “genere” si intende comunque una definizione di carattere sociologico che in nessun modo può sostituire il sesso, categoria biologica, anche se vi si riferisce.
Decisamente più efficace, ai fini della legge, sarebbe citare come sanzionabili gli “stereotipi di genere” (proposta di Arcilesbica) vale a dire discriminazioni e violenze indirizzate verso persone che non corrispondono agli stereotipi di genere riguardanti generalmente, ma non esclusivamente, persone di sesso femminile quando non corrispondono a modelli tradizionali (ad esempio sono ritenute non obbedienti o sottomesse) o che vi corrispondono (prevalentemente persone omosessuali o trans).
Sostituire il genere al sesso significa togliere valore e significato a tutte le specificità e le attribuzioni biologiche legate al sesso in primis alla maternità (considerata dal transattivismo e dal transfemminismo una categoria “antropologica” e, come tale, non una capacità propria delle donne, intese come femminile adulte della specie umana), con ricadute anche sulla medicina di genere che finalmente parte dalla considerazione che maschi e femmine sono strutturalmente diversi e che per curare le donne non basta considerarle uomini “più piccoli.
Identità di genere: d) per identità di genere si intende l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione;
- rispetto al riconoscimento a livello penale di discriminazioni e incitamento all’odio rivolte all’identità di genere, si rileva che tale identità non è prevista e consentita dalle leggi vigenti (L.164/82) che regola il cambio di sesso e dalla sentenza della Corte Cost. 180/2017 che afferma che per il cambio di sesso “va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo”.
A tale proposito, si rileva che tale riconoscimento nella legge (contrario alle leggi vigenti già citate), apre a scenari già presenti in altri Paesi a causa di richieste già in atto anche in Italia di diritti legati all’autodeterminazione del genere indipendentemente dal sesso di nascita, espresse con particolare chiarezza da Grassadonia nelle manifestazioni di Milano .
Diritti che riguardano la maternità surrogata (attraverso la GPA), il libero sex- work (liberalizzazione della prostituzione), il libero accesso delle persone che si autodefiniscono donne a luoghi e servizi riservati alle donne (spogliatoi, dormitori, bagni, carceri ecc.) con relativi problemi di privacy e sicurezza , a professioni, attività e azioni positive volte al riequilibrio della presenza e della rappresentanza femminile (quote, partecipazione a competizioni sportive , agevolazioni economiche, previdenziali ecc.), cancellando di fatto le conquiste duramente ottenute dalle donne circa il rispetto del proprio corpo e della propria dignità di persona umana e, in sintesi, dei diritti di cittadinanza oggetto della Convenzione di Istanbul.
L’autodeterminazione dell’identità di genere danneggia prevalentemente le donne in quanto il fatto che una donna percependosi uomo frequenti luoghi maschili non toglie certo sicurezza rispetto a violenze o discriminazioni agli uomini, né si pone come potenziale rischio in gare o competizioni. E’ vero e documentato, invece, il contrario.
Riteniamo dunque che riconoscere valenza giuridica all’identità di genere, non presente nella Costituzione Italiana e non esattamente definita e normata, oltretutto caratterizzata da travisamento di concetti, possa produrre un’estrema indefinitezza nei giudizi penali come già avviene, per esempio, con la legge 54/2006 e la c.d. PAS, contraddicendo i principi e le indicazioni della Costituzione rispetto alla parità tra i sessi (limitando i diritti delle donne) e della Convenzione di Istanbul.
Art. 4 Pluralismo delle idee e libertà delle scelte.
Rispetto a tale articolo si ribadisce l’indeterminatezza della frase contenuta nell’articolo: «purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti.»
Ma cosa si intende per atti discriminatori e violenti? Dire ad esempio che “solo le donne hanno l’utero” o opporsi alla gestazione per altri (GPA) con manifestazioni od eventi, oggi già oggetto di attacchi da parte di persone trans attiviste perché considerati atteggiamenti transfobici, potranno essere giudicati reati da sanzionare penalmente? Quali i limiti dei giudici? Quali i confini alla libertà di idee e di espressione?
Domande legittime quando persino lo stesso art. 604-bis “incrimina alcune ipotesi che sono riconducibili alla libertà di manifestazione del pensiero” .
Art. 6 (Modifica all’articolo 90-quater del codice di procedura penale)
Scompare la disabilità. Sarebbe importante rendere gli articoli della legge coerenti con il testo.
Art.7 (Istituzione della Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia)
Scompare la disabilità. Sarebbe importante rendere gli articoli della legge coerenti con il titolo
Nell’art.7 Le scuole, nel rispetto del piano triennale dell’offerta formativa di cui al comma 16 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015,n.107, e del patto educativo di corresponsabilità, (…)
A tale proposito si rileva che data la rivoluzione nelle concezioni di sesso, genere, identità di genere previste dal DDL Zan in una legge penale (che prevede sanzioni gravi e allo stesso tempo non chiarisce la natura dei reati sanzionabili) nonché alla luce delle criticità evidenziate e della aleatorietà di affermazioni e definizioni, le scuole debbono tener conto del parere dei genitori e assicurare ai genitori di studenti minori la possibilità di verificare la programmazione in tal senso ed eventualmente esprimere dissenso , nel rispetto di sensibilità, idee e tradizioni culturali se rispondenti ai principi espressi nella Costituzione Italiana.
Confidando che il Vs. senso di responsabilità verso l’elettorato e la cittadinanza tutta e la consapevolezza che il Vostro nome, oltre che la Vs. appartenenza partitica rimarrà legato alla legge, Vi consentirà di votare secondo consapevolezza oltre che coscienza,
inviamo un cordiale saluto augurandoVi buon lavoro.
Arianna Pigini, presidente Abbraccio del Mediterraneo
Laura Moschini, ricercatrice, docente
Laura Cima, ecofemminista, scrittrice
Monica Lanfranco, giornalista e formatrice
Mariella Folchi, Libreria delle ragazze, Grosseto
Ilaria Baldini,
Giovanna Sorbelli, Eudonna for World Women’s Wind
Pina Mandolfo
Emanuela Mariotto
Donatella Martini per Donne in Quota
Nadia Boaretto
Rosa Anna Mariotto
Lilli Bard
Daniela Tuscano
Casimira Furlani
Paola Cavallari
Valeria Ajovalasit, presidente nazionale Arcidonna
Cristina Gramolini Arcilesbica
Chiara Caccavale
Gaia Campedelli
Greta Truglia
Roberta Trucco
Anna Ravenna
Daniela Dioguardi
Sonia Buglione
Daniela Tuscano, insegnante
Franca Ferrari, Associazione Blu Bramante
Wilma Plevano
Luca La Paglia
Barbara Agreste
Michela Coscia, avvocata
Claudia Baldini
Flavia Franceschini, Arcilesbica
Emanuele Locatelli
Noemi Givone Toro, artista
Eliana Rasera, Ecofemminista, Catania
Nadia Somma
Mirko Simone Sangalli
Asia Pau
Anna Montuoro
Anna Nestucci
RossanaCasalegno
Antonio Falcucci
Maria Enrica Castiglioni
Danila Baldo-Sant'Angelo Lodigiano (Lo)
Wanda Montanelli, giornalista, massmediologa, Osservatorio ONERPO