Stampa

CoratoLive.it - Pari opportunità, Corato cambierà?

Scritto da Google News. Postato in Pari Opportunità

imageElezioni &copy n.c.Una lettera aperta di Vito De Leo, presidente del Centro studi politici Aldo Moro.«Attraverso i sempre puntuali siti web locali i cittadini-elettori di Corato all’indomani del termine di scadenza di presentazione delle liste elettorali, il 26 u.s., sono venuti a conoscenza dei nomi ufficiali dei quattro candidati sindaci e dei 434 candidati al Consiglio comunale, presenti in ben 19 liste.Corato cambierà? È questa la domanda che tutti gli elettori si pongono e che tutti i candidati promettono. L’auspicio generale è che Corato cambi nel segno della giustizia sociale, della libertà delle donne e degli uomini, della corresponsabilità civica, della partecipazione democratica e della parità di genere.Come ho ripetuto più volte e scritto anche nei miei ultimi due libri “Partecipare per crescere insieme” e  “Quando politica e morale viaggiano su binari diversi” resto sempre più convinto che la partecipazione delle cittadine e dei cittadini alla formazione delle politiche amministrative sia una delle basi della nostra democrazia; una democrazia che, per essere piena, deve garantire gli stessi spazi e le stesse opportunità alle donne come agli uomini. Spero che questa partecipazione possa esprimere al massimo le proprie potenzialità, in un rapporto delle cittadine e dei cittadini con le Istituzioni basato sulla piena autonomia di ruolo e di responsabilità. In tanti vogliamo una nuova polis, fatta di relazioni vive e limpide, di politiche discusse democraticamente e poi assunte con coerenza dagli organi elettivi, così come sancito dalla legge elettorale.Non tutti sono a conoscenza del fatto che il 13 dicembre 2012 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la legge 215/2012, recante disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei Consigli e nelle Giunte degli Enti locali e nei Consigli regionali, nonché nuove disposizioni per quanto riguarda la nomina delle Commissioni di concorso.La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica hanno approvato la seguente legge: “Art. 1 Modifica all'articolo 6 del testo unico delle leggi  sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, in materia di statuti comunali e provinciali.1.  Al  comma  3  dell'articolo  6  del  Testo  unico  delle  leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, la  parola: «promuovere» è sostituita  dalla seguente: «garantire» e dopo  le  parole:  «organi  collegiali»  sono inserite le seguenti: «non elettivi».2. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente legge gli enti locali adeguano i propri statuti  e  regolamenti  alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 1 del presente articolo”.La nuova normativa nazionale, insomma, per quanto riguarda nello specifico gli strumenti di riequilibrio della rappresentanza di genere negli Enti locali si muove su due profili: implementare la presenza femminile nei Consigli comunali ed evitare il fenomeno delle giunte monosesso o eccessivamente squilibrate nella presenza di un genere predominante, nella maggior parte dei casi quello maschile sulla scia della giurisprudenza amministrativa che nell’ultimo biennio ha sancito di fatto la precettività del principio di pari opportunità così come espresso dall’articolo 51 della Costituzione.Per quanto riguarda il primo profilo alla base della legge numero 215 del 13 dicembre 2012 vi è l’introduzione della cosiddetta “preferenza di genere”,  tecnica utilizzata di recente anche a livello di elezioni primarie dal Partito Democratico per scegliere i candidati e le candidate nelle liste per le elezioni nazionali.Nello specifico si stabilisce che nei Comuni fino a 5mila nelle liste elettorali deve essere assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Mentre nei Comuni con popolazione superiore si prevede che i candidati alla carica di consigliere comunale in ciascuna lista ogni sesso non deve essere rappresentato in misura superiore ai 2/3 con un arrotondamento all’unità superiore se il numero dei candidati del sesso sottorappresentato abbia un cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso non venga rappresentata tale proporzione la commissione elettorale è chiamata a ridurre la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato partendo dall’ultimo della lista.La novità principale della legge sul riequilibrio di genere negli Enti locali è, come annunciato, l’introduzione, della doppia preferenza di genere dando all’elettore la possibilità di esprimere due preferenze per i candidati al Consiglio comunale e in tal caso la seconda preferenza deve riguardare un candidato di sesso diverso rispetto al primo, pena l’annullamento della seconda preferenza espressa.In merito al profilo della presenza delle donne negli organi esecutivi degli Enti locali la nuova legge 215/2012 in virtù della recente giurisprudenza amministrativa prevede una nuova disposizione che vincola i Sindaci e i Presidenti di Provincia, nell'atto di nomina della composizione della giunta, a "garantire" la presenza di entrambi i sessi. Stesso principio vale per tutti gli organi collegiali non elettivi direttamente collegati all’Ente locale, tra cui anche le società municipalizzate, enti strumentali del Comune.La legge 215/2012 pone in atto un meccanismo per cui negli organi elettivi si favorirà una maggiore  partecipazione delle donne e, soprattutto, non si potranno più avere Giunte comunali e provinciali e organi collegiali degli Enti locali monogenere. Ora, il rispetto delle pari opportunità non sarà una mera promozione, ma dovrà essere una “garanzia” recepita dagli statuti degli Enti locali che entro sei mesi dell’entrata in vigore della legge dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni.Inoltre all’articolo 46 del medesimo decreto legislativo 267 del 2000, qualora gli statuti locali non vengano debitamente riformati, si inserisce la dicitura per cui nella formazione delle Giunte il Sindaco o il Presidente della Provincia nominano i componenti di quest’ultime “ nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi”.Con la riforma del testo unico degli Enti locali la responsabilità e l’onere politico di garantire una presenza si spera quanto più equilibrata di donne e uomini nelle Giunte è direttamente imputata al Sindaco o ai Presidenti di Provincia. Con la legge 215/2012 per la prima volta dalla riforma dell’articolo 51 della Costituzione italiana il Parlamento ha dato una prima applicazione concreta all’adozione di appositi provvedimenti per la promozione delle pari opportunità come recita il testo costituzionale stesso, se si esclude il provvedimento transitorio previsto per le elezioni europee. Inoltre il legislatore nazionale ha saputo recepire quanto proveniva dalle sempre più frequenti interpretazioni giurisprudenziali andate al di là del mero dato letterale e normativo facendosi interpreti di un sempre più delineato input della società civile e di parte delle donne impegnate nelle realtà locali, e le ha tradotte in disposizioni normative, affinché la parità dei generi sancita dalla Carta Costituzionale sia assunta dagli attori politici come canone della propria azione a livello amministrativo e non debba più essere ottenuta dinanzi al giudice».

Fonte (click per aprire)

Aggiungi commento

I commenti sono soggetti a moderazione prima di essere pubblicati; è altrimenti possibile avere la pubblicazione immediata dei propri commenti registrandosi ed effettuando il login.


Codice di sicurezza
Aggiorna