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No alle assunzioni se manca il piano per le pari opportunità

Scritto da Google News. Postato in Pari Opportunità

Il piano delle azioni positive in materia di parti opportunità previsto dall'articolo 48 del Dlgs 198/2006 costituisce un presupposto fondamentale per garantire la legittimità delle assunzioni di personale (anche per mobilità) e la sua predisposizione non può essere effettuata successivamente sostenendo di avere comunque salvaguardato i principi che tale documento mira a tutelare.È quanto ha sancito recentemente la Corte dei conti del Veneto, in sede di controllo, sulla base dell'esame della relazione Siquel al rendiconto 2013 di un ente, con una pronuncia (la deliberazione n. 531/2015) che è stata anche trasmessa alla locale procura per la valutazione dei profili di eventuale competenza.

Piano per le pari opportunitàSecondo la magistratura contabile veneta, infatti, il piano costituisce un requisito essenziale in qualsiasi ipotesi che consenta all'ente interessato di porre a carico del proprio bilancio l'utilizzo di nuove risorse umane, precludendo anche opzioni alternative e possibili espedienti elusivi basati su una lettura strumentalmente formalistica della norma. In particolare, tale ragionamento vale per l'utilizzo di personale di altro ente sulla base dell'articolo 1, comma 557, della legge 311/2004, per il comando e per l'impiego di personale di altro ente in convenzione, alla luce di quanto stabilito dall'articolo 14 del contratto collettivo nazionale 1° aprile 1999.In tal senso, del resto, si esprime esplicitamente il richiamato articolo 48 che, non solo, chiarisce le finalità perseguite, legate al superamento degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne (in coerenza con l'articolo 51 della Costituzione), ma sanziona con il divieto di assunzione proprio la mancata adozione del piano.Ecco perché in modo «indefettibile» (così si esprime la pronuncia) il piano deve avere una qualificazione preventiva, non avendo alcun pregio l'adozione tardiva del documento per ratificare le assunzioni nel mentre intervenute, nella fattispecie predisposto ad agosto 2015 per il periodo triennale 2013/2015 (addirittura dopo le richieste istruttorie della Corte). Neppure rileva la circostanza, come esimente, che l'acquisizione di ulteriori risorse umane sia avvenuta per mobilità volontaria, in quanto tale neutra se intervenuta tra enti soggetti, entrambi, a vincoli in materia assunzionale.

IndebitamentoOltre al personale, la pronuncia individua un'altra nota dolente caratterizzante la gestione finanziaria dell'ente in esame in relazione al rendiconto 2013, rappresentata dai livelli eccessivi di indebitamento, che hanno comportato addirittura lo sforamento del parametro di deficitarietà strutturale che considera il rapporto tra stock di indebitamento ed entrate correnti (che si assesta al 169,06%).Tale circostanza, infatti, potrebbe comportare una sensibile attenuazione della possibilità per l'ente di far fronte alle proprie obbligazioni ed impone l'adozione di appropriate misure, pur nell'ambito dell'autonomia dell'ente, per giungere all'abbassamento proprio del livello di indebitamento.In proposito, è anche giustamente sottolineato come la questione della sostenibilità dell'indebitamento è affrontata pure dalla nuova legge 243/2012 attuativa del principio del pareggio di bilancio, che impone – proprio su questo tema - un confronto con gli altri enti del territorio al fine di governare il livello complessivo del debito su base regionale. Ecco perché, per evitare o prevenire possibili pregiudizi, la pronuncia richiama l'attenzione degli organi tecnici e politici sull'esigenza di rendere più efficace ed incisiva (anche mediante apposite modifiche regolamentari) la verifica degli equilibri di bilancio, evitando un approccio burocratico-formale che si traduca "semplicemente" nell'adozione della conseguente delibera.

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