Pari opportunità nei luoghi di lavoro
Le modifiche del Jobs Act in materia di uguaglianza e pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici.
La disciplina in materia di pari opportunità è contenuta nel Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs. 198/2006), che costituisce una normativa ad ampio raggio finalizzata alla prevenzione e alla rimozione di ogni forma di discriminazione fondata sul sesso in tutti i campi della vita civile, sociale, economica etc.
Il D.Lgs. 151/2015 (artt. 27-42) modifica tale disciplina attraverso la semplificazione e la razionalizzazione degli organismi che operano in materia di parità e pari opportunità nel lavoro, nonché il riordino delle procedure in materia di promozione delle azioni positive.
Relativamente agli organismi con competenze in materia, l’intervento ha riguardato, in particolare, la composizione e i compiti del Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici.
I membri del Comitato sono rimasti invariati, ma sono stati modificati i soggetti ammessi a partecipare (senza diritto di voto) alle riunioni del Comitato:
— 3 esperti (invece di 6) in materie giuridiche, economiche e sociologiche, con competenze in materia di lavoro e politiche di genere;
— 4 rappresentanti, rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, del Dipartimento della funzione pubblica, del Dipartimento per le pari opportunità e del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri;
— 3 rappresentanti del Ministero del Lavoro, in rappresentanza delle Direzioni generali della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, per l’inclusione e le politiche sociali.
Sono stati soppressi i precedenti 3 rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Le consigliere e i consiglieri di parità
Anche la figura del consigliere di parità è stata oggetto di intervento da parte del D.Lgs. 151/2015. Tali soggetti hanno il compito di agire per favorire l’occupazione femminile, rimuovere gli ostacoli alla realizzazione della piena eguaglianza tra i sessi nei luoghi di lavoro e, più in generale, attuare le finalità della L. 125/1991 sulle cd. azioni positive.
Le consigliere o i consiglieri di parità devono essere nominati a livello nazionale, regionale o «provinciale»; la consigliera (o consigliere) da nominare a livello provinciale, tenuto conto del superamento delle Province operato dalla cd. riforma Delrio (L. 56/2014), è sostituita in prospettiva dalla consigliera nominata a livello di città metropolitana e di ente di area vasta.
Con un emanando decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dovranno essere individuate le città metropolitane e gli enti di area vasta presso cui collocare le consigliere e i consiglieri di parità per lo svolgimento dell’attività di supporto già espletata dalle Province; fino alla effettiva costituzione dei nuovi enti territoriali, le consigliere e i consiglieri di parità provinciali in carica continuano a svolgere le funzioni di competenza.
La carica di consigliere di parità è ricoperta, sia per le consigliere (o consiglieri) regionali, sia per quelle delle città metropolitane e degli enti di area vasta, con nomina da parte del Ministro del Lavoro, su designazione delle Regioni, delle città metropolitane e degli enti di area vasta, previo espletamento di una procedura di valutazione comparativa.
L’ufficio, funzionalmente autonomo, delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta è ubicato rispettivamente presso le Regioni, le città metropolitane e gli enti di area vasta. L’ufficio della consigliera o del consigliere nazionale di parità è ubicato presso il Ministero del Lavoro.
Il D.Lgs. 151/2015 introduce una limitazione alla perpetuazione dell’incarico: la durata del mandato è sempre di 4 anni, ma il rinnovo può avvenire per una sola volta (prima per due volte); inoltre, relativamente alla stessa persona, sempre ai fini della durata massima dell’incarico, si deve tenere conto, ora, di tutti i periodi svolti in qualità di consigliera e consigliere, sia effettivo che supplente, continuativi e non, e anche di durata inferiore a 4 anni.
Anche i compiti e le funzioni delle consigliere o dei consiglieri di parità sono stati modificati, intensificando tra l’altro le competenze in materia ispettiva, da svolgere in collaborazione con gli organismi decentrati del Ministero del Lavoro.
La Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità è sostituita dalla Conferenza nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità, che comprende tutte le consigliere e i consiglieri, nazionale, regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta e che opera al fine di rafforzare le funzioni delle consigliere e dei consiglieri di parità, di accrescere l’efficacia della loro azione, di consentire lo scambio di informazioni, esperienze le buone prassi.
Le azioni positive
Le azioni positive consistono in misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità e sono dirette a favorire l’occupazione femminile e a realizzare l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro.
Tra le finalità delle azioni positive, rientra l’eliminazione delle disparità nella formazione scolastica e professionale, nell’accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità, la diversificazione delle scelte professionali delle donne, l’accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale, il superamento di ogni forma pregiudizievole in base al sesso nella formazione, nell’avanzamento professionale e di carriera o nel trattamento economico e retributivo.
Le azioni positive possono essere promosse da un’ampia gamma di soggetti (tra cui il Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità, le consigliere e i consiglieri di parità, i centri per la parità e le pari opportunità, le organizzazioni sindacali), ai quali si aggiungono, ora, per effetto del D.Lgs. 151/2015, anche i centri per l’impiego.
Il provvedimento di riforma interviene, poi, semplificando il meccanismo per il finanziamento delle azioni positive:
— dopo l’approvazione del bando da parte del Ministero del Lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati, le associazioni e le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali possono richiedere il rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi all’attuazione dei progetti di azioni positive, presentati in base al medesimo bando;
— il Ministero del Lavoro accorda il rimborso e autorizza i progetti;
— i progetti devono avere inizio entro due mesi dal rilascio dell’autorizzazione.
I progetti di azioni concordate dai datori di lavoro con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale hanno precedenza nell’accesso al beneficio.