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Mobilità, utilizzo resti, contributi figurativi per Lsu, comando e Piano pari opportunità

Scritto da Google News. Postato in Pari Opportunità

La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Sblocco della mobilità in alcune RegioniIl Dipartimento della Funzione Pubblica con comunicato del 10 ottobre scorsoricorda che l'articolo 16, comma 1 ter, del Dl 113/2016, convertito con modificazioni dalla legge 160/2016 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2016 n. 194), prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto, nelle Regioni in cui sia stato ricollocato il 90 per cento del personale soprannumerario delle Province, i Comuni e le città metropolitane possono riattivare le procedure di mobilità. Nel sito mobilita.gov.it è stata quindi pubblicata la tabella contenente le percentuali di ricollocamento del personale in soprannumero degli enti di area vasta, al netto del personale assegnato ai Centri per l'Impiego e di quello destinatario delle procedure di pensionamento al 31 dicembre 2016, ai sensi della normativa vigente.

Utilizzo resti 2013-2014, ma non per polizia locale!La sezione Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 26/2015 ha confermato che le capacità assunzionali vincolate ai dipendenti degli enti di area vasta sono solo quelle degli anni 2015 e 2016. La Corte dei conti della Liguria, con deliberazione n. 84/2016/Par del 22 settembre 2016, conferma che, nel 2016, i Comuni (ovviamente nelle Regioni in cui non è ancora avvenuto lo sblocco), non vulnerando le finalità perseguite dalla normativa relativa alle capacità assunzionali degli enti locali, potrebbero assumere utilizzando i resti del biennio 2013-2014 (sulla base delle cessazioni intervenute nel 2012 e nel 2013). Quanto, però, alla specifica destinazione dei resti (che sarebbero utilizzati per assumere un agente di polizia municipale), i giudici liguri ricordano che, per gli enti ricadenti nel territorio regionale, è tuttora vigente l'articolo 5 del Dl 78/2015, che disciplina, all'interno del percorso di riassorbimento del personale in servizio nelle Province e nelle Città metropolitane presso le altre pubbliche amministrazioni, le modalità del trasferimento del personale appartenente ai corpi e ai servizi di polizia provinciale nei ruoli degli enti locali. In particolare, il comma 6 della norma, infatti, dispone che fino al completo assorbimento del personale di polizia provinciale, è fatto divieto agli enti di reclutare (a pena di nullità dell'assunzione), personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e, comunque, per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili. Per le ragioni esposte, l'eventuale assunzione a tempo indeterminato, da parte di un Comune, di agenti di polizia municipale, ricade nello spettro applicativo del divieto di cui all'articolo 5, comma 6, del Dl 78/2015.

Lsu: riconoscimento contribuzione figurativaL'Inps, con la circolare n. 188 del 7 ottobre 2016, illustra le modalità operative per il riconoscimento della contribuzione figurativa, valida ai soli fini del diritto a pensione, in favore dei lavoratori socialmente utili avviati in progetti finanziati con oneri a totale carico degli enti utilizzatori (cosiddetti «autofinanziati»), anteriormente alla data di entrata in vigore del Dlgs 81/2000 (22 aprile 2000).

Comando e trattamento economicoLa Corte di cassazione civile, sezione Lavoro, con sentenza n. 19916 del 5 ottobre 2016, esamina il caso di alcuni dipendenti comunali distaccati presso il locale tribunale, ai quali non era stata riconosciuta l'indennità di amministrazione (ex indennità giudiziaria), prevista invece dal Ccnl Ministeri per i dipendenti della Giustizia. Il Collegio, innanzitutto, ricorda che il «comando» o «distacco» di un lavoratore, disposto dal datare di lavoro presso altro soggetto, destinatario delle prestazioni lavorative, è configurabile quando sussista oltre all'interesse del datore di lavoro, a che il lavoratore presti la propria opera presso il soggetto distaccatario, anche la temporaneità del distacco, che non richiede una predeterminazione della durata, più o meno lunga, ma solo la coincidenza della durata stessa con l'interesse del datore di lavoro allo svolgimento da parte dei proprio dipendente della sua opera a favore di un terzo, e che permanga in capo al datore di lavoro distaccante, il potere direttivo e quello di determinare la cessazione del distacco. A questo punto, si conclude, affermando che «il trattamento economico dei lavoratori distaccati […] non potrà che essere individuato alla luce della contrattazione collettiva di settore applicabile al rapporto di lavoro propria dell'ente distaccante. Il dipendente comandato o distaccato non viene, infatti, inquadrato nell'amministrazione di destinazione e il suo rapporto di lavoro con l'ente distaccato non viene meno, né tampoco muta per effetto del distacco o del comando la sua regolamentazione a livello legale e/o contrattuale».

Piano di azioni positive per pari opportunità sempre obbligatorio«La mancata adozione del piano di azioni positive per le pari opportunità, imposto dall'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), deve comunque essere rilevata, a prescindere dalla sanzione formalmente prevista del divieto di assunzione di nuovo personale, in quanto costituisce uno strumento altamente rilevante nell'ambito del contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori e di tutela delle donne nei luoghi di lavoro». È quanto contenuto nella deliberazione n. 82/2016/Prse del 22 settembre 2016 della Corte dei conti della Liguria, che ha esaminato il caso di un Comune che non ha approvato il piano di azioni positive, previsto come obbligatorio per procedere a qualsiasi assunzione.

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