Stampa

Donne vittime di violenza: possono assentarsi dal lavoro?

Scritto da Google News. Postato in Diritti delle donne

La legge prevede diverse forme di tutela per le donne vittime di violenza inserite in percorsi di protezione. Vediamole nel dettaglio

Purtroppo – come dimostrano i più recenti fatti di cronaca – sono sempre più frequenti i casi di violenza sulle donne. La legge, per quanto possa inasprire le sanzioni per tali disdicevoli condotte, non può comunque prevenirle. Ciò che, però, la legge può efficacemente fare è regolare le conseguenze che incidono sulla vita di una donna vittima di violenza. Conseguenze che ricadranno inevitabilmente anche sulla vita lavorativa della stessa, costringendola a frequenti assenze dal posto di lavoro. La domanda, quindi, è: le donne vittime di violenza possono assentarsi da lavoro senza perdere il posto? Quali sono i diritti delle donne vittime di violenza di genere? Di seguito tutte le risposte utili.

Cominciamo innanzitutto con il dire che sono previste diverse forme di tutela per le donne vittime di violenza di genere, al fine di consentire alle stesse di assentarsi dall’attività lavorativa per svolgere percorsi di protezione certificati senza incorrere nella perdita del posto di lavoro. Ed infatti, le donne vittime di violenza, inserite in percorsi di protezione, possono assentarsi dal lavoro per motivi connessi a tali percorsi. La disciplina differisce a seconda che si tratti di lavoratrici dipendenti, di collaboratrici coordinate e continuative o di lavoratrici autonome. Analizziamo, dunque, dette discipline.

Donne vittime di violenza: le lavoratrici dipendenti

Secondo la legge [1], le lavoratrici dipendenti di datori di lavoro privati (con esclusione di quelle domestiche, quali colf e badanti) hanno diritto ad un congedo indennizzato per un periodo  di 3 mesi, corrispondenti – quindi – a massimo 90 giorni effettivi di attività lavorativa. Le lavoratrici dipendenti che abbiano subito una violenza di genere hanno diritto ad usufruire del predetto periodo di assenza a condizione che:

  • siano inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio;
  • risultino titolari di un rapporto di lavoro in corso di svolgimento, con obbligo di prestare l’attività lavorativa.

Il congedo può essere fruito su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di 3 anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato. Se la contrattazione prevede una delle due modalità (oraria o giornaliera), il congedo è fruibile nella modalità indicata. In caso di mancata regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, la dipendente può scegliere se fruire del congedo giornalmente o su base oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero: quindi, se – ad esempio – l’orario medio giornaliero è pari ad 8 ore, l’assenza oraria nella giornata di lavoro deve essere pari a 4 ore, e ciò a prescindere dall’articolazione settimanale dell’orario di lavoro.

Il periodo di congedo:

  • non è fruibile né indennizzabile nei giorni in cui non vi è obbligo di prestare attività lavorativa (quali, ad esempio, giorni festivi, periodi di aspettativa o di sospensione dell’attività lavorativa);
  • è computato a tutti gli effetti ai fini dell’anzianità di servizio , della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del TFR;

Che indennità spetta?

Durante il periodo di congedo la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione. Per ultima retribuzione si intende quella percepita nel periodo di paga mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per i trattamenti economici di maternità.

Cosa dovrà fare la lavoratrice per fruire del congedo?

Per fruire del congedo la lavoratrice deve:

  • dare avviso al datore di lavoro almeno 7 giorni prima dell’inizio del congedo;
  • indicare al datore di lavoro l’inizio e la fine del periodo di congedo;
  • consegnare al datore di lavoro la certificazione relativa al percorso di protezione.

Donne vittime di violenza: le collaboratrici coordinate e continuative

Per le collaboratrici coordinate e continuative inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, sono previste tutele analoghe a quelle viste sopra. La legge [2], tuttavia, non parla di congedo, ma prevede la c.d. sospensione del rapporto contrattuale per motivi connessi allo svolgimento del percorso di protezione. Il periodo di sospensione (al massimo di 3 mesi) corrisponde all’astensione dal lavoro. Anche la collaboratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta ad avvisare il committente con un termine di preavviso non inferiore a 7 giorni, con l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione.

Donne vittime di violenza: le lavoratrici autonome

Dal 1° gennaio 2017 alle lavoratrici autonome inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere è riconosciuto il c.d. diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 3 mesi [3]. Durante detto periodo, la lavoratrice autonoma ha diritto a percepire un’indennità giornaliera pari all’80% del salario minimo giornaliero stabilito per la qualifica di impiegato.

 

note

[1] Cfr. Art. 24 D. Lgs. n. 80 del 15.06.2015; art. 43, c. 2, D.Lgs. 148 del 14.09.2015; Circ. Inps n. 65 del 15.04.2016.

[2] Cfr. Artt. 24, c. 2, 3, e 26 D.Lgs. n. 80 del 15.06.2015; art. 43, c. 2, D.Lgs. n. 148 del 14.09.2015.

[3] Cfr. Art. 1, c. 241 e 242, L. n. 232 dell’11.12.2016.

Autore immagine: Pixabay.com

Fonte (click per aprire)

Aggiungi commento

I commenti sono soggetti a moderazione prima di essere pubblicati; è altrimenti possibile avere la pubblicazione immediata dei propri commenti registrandosi ed effettuando il login.


Codice di sicurezza
Aggiorna