FEDERSUPPORTER – Le donne” retrocesse” in Curva Nord – CITTACELESTE
In un comunicato-volantino, diffuso in occasione della partita Lazio-Napoli del 18 agosto scorso, si dice : “ Le prime file, da sempre, le viviamo come fossero una linea trincerata, pertanto all’interno non ammettiamo Donne, Mogli, Fidanzate, che invitiamo a posizionarsi dalla decima fila in poi”.
Tale comunicato-volantino reca la firma “ Il Direttivo Diabolik Pluto”.
Parole che, indubbiamente, hanno suscitato e suscitano non solo perplessità, ma anche giustificato sconcerto.
Probabilmente esse non intendevano e non intendono perseguire un fine discriminatorio nei confronti delle donne, ma, purtroppo, al di là delle intenzioni degli autori delle stesse, è innegabile che, almeno sul piano letterale, abbiano un intrinseco significato discriminatorio.
Sussiste, pertanto, il pericolo che simili affermazioni, pubblicamente diffuse in occasione di una manifestazione sportiva e, quel che è peggio, all’interno dello stadio, possano essere gravide di conseguenze negative sul piano della giustizia sportiva, a carico della Società e di incolpevoli spettatori e, sul piano amministrativo e penale, per gli autori del comunicato-volantino.
Sul piano della giustizia sportiva, l’art. 11 del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) della FIGC stabilisce ( comma 1) che “costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica “.
Il successivo comma 3 prevede che “ Le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione”.
Le sanzioni a carico delle società, in questo caso, possono consistere: nell’obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori; nella perdita della gara; o, qualora si verifichino fatti gravi e rilevanti, nella perdita della gara con, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse, la squalifica del campo per una o più giornate di gara, la penalizzazione di uno o più punti in classifica, l’esclusione dal campionato di competenza, la non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni.
E’ indubbio, quindi, che, se una delle sanzioni sopra enumerate dovesse essere inflitta a seguito della diffusione del comunicato-volantino in questione, ne deriverebbero pesanti effetti negativi, non solo per la Società, ma anche per parte o tutti gli spettatori delle future partite casalinghe della Lazio.
Sul piano amministrativo, le espressioni usate potrebbero comportare l’irrogazione del Daspo nei confronti degli autori o, comunque, da parte della Società nei loro confronti, la sospensione temporanea del titolo di accesso allo stadio, il suo ritiro definitivo ed il divieto di acquisizione di un nuovo titolo.
Quanto sopra, ai sensi delle modifiche apportate dalla FIGC all’art. 12 del CGS con effetto dalla stagione sportiva 2018-2019.
Modifiche che prevedono l’obbligo per le società di calcio professionistiche di adottare un “ Codice di regolamentazione per la cessione di titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche” che implica l’accettazione tacita di tale codice da parte degli acquirenti dei titoli ( al riguardo, vedasi le mie Note “ Una sorta di codice penale e di codice di procedura penale delle società di calcio nei confronti del tifosi” del luglio scorso su www.federsupporter.it).
Peraltro, la mancata adozione del Codice o la sua mancata applicazione comportano pesanti sanzioni economiche per le società.
Sul piano penale, le affermazioni di cui trattasi potrebbero assumere rilevanza sotto il profilo di autonomo e specifico reato di discriminazione, art.1, comma 1, lettere A e B, della Legge n. 205/1993, coì detta “Legge Mancino”, ovvero di circostanza aggravante di altri reati, ex art. 3, comma 1, stessa Legge.
Circostanza che, nella fattispecie, potrebbe essere contestata quale aggravante del reato, perseguibile d’ufficio, di violenza privata ex art. 610 CP, potendosi ravvisare nell’intimazione a non occupare le prime dieci file della Curva Nord una minaccia a non fare qualcosa.
E, da questo punto di vista, suscita preoccupazione il fatto, riferito da plurimi organi di stampa, che da parte della DIGOS sarebbe già stata inviata una informativa sull’episodio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
E’ da tenere, inoltre, presente che la richiamata Legge, pur letteralmente riferentesi a forme di discriminazione razziale, etnica e religiosa, è stata, però, interpretativamente estesa, in sede giurisdizionale, fino a comprendere forme di discriminazione così detta “ differenzialista”: vale a dire forme di discriminazione basate sulla diversità, in specie se riguardanti il sesso o gli orientamenti sessuali delle persone.
Ciò anche tenuto conto del fatto che l’art. 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) impone, tra gli altri, proprio il divieto di discriminazione basata sul sesso.
Esposti, sia pure in maniera puramente teorica e scolastica, i possibili, eventuali rischi derivanti dal comunicato-volantino in oggetto, resta da dire che esso potrebbe prestarsi anche ad una più benevola interpretazione.
Nel senso, cioè, che si sia voluto, in realtà, salvaguardare persone non facenti parte della tifoseria organizzata da fastidi e pregiudizi che potrebbero edrivare dall’assistere alla partita in una collocazione esposta al predetto tifo.