Esistono ancora certi “doveri coniugali”?
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è stata chiamata a pronunciarsi su un’asserita violazione, da parte della giustizia di Versailles, in Francia, dove una donna, oggi 66enne, nel 2019 è stata ritenuta responsabile del divorzio dal proprio ex consorte, il quale aveva lamentato l’astensione, della stessa, dai rapporti coniugali.
La causa, intentata a Strasburgo dai legali della madame, è sostenuta da due associazioni: il Collettivo femminista contro lo stupro e la Fondazione delle Donne che, in un comunicato, hanno sottolineato che la libertà sessuale implica la libertà di avere o non avere relazioni sessuali tra adulti consenzienti. Il codice civile francese, all’articolo 211, statuisce che gli sposi si devono assistenza, soccorso, rispetto e fedeltà, mentre all’articolo 215 sancisce il dovere di condividere una “comunità di vita”, senza menzionare, in modo esplicito, le relazioni sessuali. La giustizia civile, pertanto, non contempla le relazioni intime come “dovere coniugale”, mentre la loro mancanza non assurge più, nella giurisprudenza divorzile, a criterio di valutazione.
Sul fronte penale, nel 1990, la Corte di cassazione francese ha riconosciuto il delitto di violenza sessuale all’interno del matrimonio, così abolendo, dal circuito penalistico, la nozione di rapporti sessuali come imposizione coniugale.
Oltralpe, sul versante nostrano, il Codice civile non elenca, tra i doveri dei coniugi, quello delle relazioni intime, pur se la giurisprudenza lo ha ritenuto incluso nella reciproca assistenza morale. Per l’effetto, la colpa della rottura potrebbe essere imputata a colui, o a colei, che si sottrae dal congiungersi carnalmente, con eventuali effetti in termini di assegno e diritti successori.
Con l’ordinanza 10 gennaio 2018, n. 402 la VI Sezione civile della Cassazione aveva escluso il diritto all’assegno di mantenimentoin una vicenda in cui non si era ancora realizzata, al momento della separazione, comunione alcuna, nè materiale nè spirituale.
Per la giurisprudenza penale, il reato di violenza sessuale viene a configurarsi anche ove la moglie sia costretta ai rapporti sessuali a causa di violenze e intimidazioni ad opera del marito, così incidendo sulla sua autodeterminazione.In attesa del verdetto di Strasburgo, giova ricordare l’insegnamento di Modestino: Nuptiae sunt coniunctio maris et feminae, consortium omnis vitae, divini et humani iuris communicatio, ovvero, “il matrimonio è l'unione di un uomo e di una donna, un consorzio per tutta la vita, una comunione fra diritto divino e quello umano”. Al monito del giureconsulto romano, chissà se i cugini galli d’oltralpe avrebbero già potuto replicare “Liberté, Égalité, Fraternité”.