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Nessun concorso tra omicidio aggravato e stalking. Per l'associazione Senza veli sulla lingua "la sentenza non tiene conto dei diritti della vittima". Le avvocate: "Approccio garantista"

Scritto da Google News. Postato in Diritti delle donne

di Sofia Francioni

Un “pericoloso depotenziamento dello stalking”, un “Passo indietro di almeno 12 anni sulla difesa delle donne”. Sono tante e in contrasto le reazioni scatenate dalla recente sentenza 32103 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, a cui è stata chiesta l’ultima parola su un caso di omicidio aggravato da stalking. Il tema, si sa, è sensibile: un colpo di frusta psichico che picchia su una ferita aperta, quella di una violenza che si perpetua storicamente ai danni delle donne. A fare stalking sono infatti quasi sempre gli uomini (il 70,6% del totale secondo gli ultimi dati Istat), tanto che si stima che siano 2 milioni e 151mila le donne fra i 16 e i 70 anni (21,5%) ad aver subìto comportamenti persecutori da parte di un ex partner nell’arco della propria vita. Ma, forse, il dato più drammatico – sottolinea l’associazione “Senza veli sulla lingua” – “è che il 78% delle vittime di stalking non si è rivolto ad alcuna istituzione e non ha cercato aiuto presso servizi specializzati”. La sentenza delle Sezioni Unite apre il dibattito, ma prima di affrontarlo, partiamo dal caso preso in esame.

 

La vicenda e il processo

Nel 2016, nel piccolo comune laziale di Sperlonga, Arianna Magistri si trova dentro un parcheggio multipiano quando fa cadere dalle scale la sua collega Anna Lucia Coviello. Questa il 16 giugno muore in seguito ai traumi legati alla caduta. Dalle indagini emerge che la Magistri, nei due anni precedenti, aveva compiuto anche vari atti persecutori (chiamati comunemente stalking) nei confronti della vittima. Inizia il processo. La Corte d’Assise di Romacondanna la donnasiaper omicidio aggravato dallo stalking, sia per gli atti persecutori stessi. Ma la difesa fa ricorso in Cassazione, ritenendo che il concorso di entrambe le condanne non sia possibile. A questo punto la V sezione della Corte Suprema, che – come ci spiega l’avvocata Alessia Sorgato – “si occupa di reati endofamiliari” sottopone il ricorso alle Sezioni Unite, “massimo organo giudiziario che abbiamo in Italia”, le quali decidono che il reato di stalking non può essere contestato a parte, nel caso in cui l’omicidio sia già aggravato da atti persecutori, che assorbono lo stalking.

In sostanza, senza entrare nei tecnicismi, ci spiega sempre Sorgato: “Si è lasciata al Supremo consesso l’ultima parola a proposito del seguente quesito: ‘Quando un assassino abbia commesso stalking prima di uccidere la sua vittima, può essere processato per ambedue i delitti oppure l’aggravante dell’aver prima perseguitato la persona offesa assorbe già in sé molestie e minacce?’ (ovvero lo stalking). “Casi di remissione come questo – continua – sono abbastanza rari e si verificano solo quando esiste un contrasto giurisprudenziale già in atto, ovvero quando si registrino sentenze che sposano la prima tesi o la seconda”.

Le tesi in contrasto poste all’attenzione della Sezioni Unite erano infatti due: “La Corte remittente ha evidenziato il contrasto tra un orientamento, sostenuto dalla sezione I° con sentenza 12 aprile 2019, che si è espresso nel senso della sussistenza del concorso di reati (ossia della processabilità dell’autore sia per atti persecutori che per omicidio, o tentato tale), e altro orientamento, abbracciato dalla sezione III, con sentenza 13 ottobre 2020, secondo cui, invece, l’ipotesi aggravata di omicidio integrerebbe un reato complesso, con conseguente assorbimento dello stalking, per cui l’assassino risponderebbe solo del primo delitto”. La tesi preferita dalle Sezioni Unite è l’ultima, ovvero quella di considerare l’omicidio aggravato dallo stalking reato complesso, per cui, appunto “il reato più grave assorbe anche gli atti persecutori”. Per concludere, chiosa Sorgato: “L’aggravante specifica del delitto di omicidio, che comporta per l’autore dell’uccisione che aveva prima perseguitato la pena dell’ergastolo, è tuttora vigente, operante e ben lontana dall’essere stata abrogata. Quel che le SSUU hanno statuito è il divieto di sottoporre a un secondo processo o comunque ad un ulteriore aumento di pena in ordine al reato di stalking, già giudicato come aggravante dell’omicidio”.

Il commento dell’associazione

Per l’associazione “Senza veli sulla lingua”, che da anni contrasta la violenza di genere e supporta gratuitamente le donne vittime di violenza, la sentenza delle Sezioni Unite è invece un campanello d’allarme “che non lascia ben sperare per il futuro”. “Non sono passati nemmeno tre anni da quando una riforma legislativa ha obbligato gli inquirenti ad accelerare i tempi delle indagini riguardanti il reato di stalking introducendo la procedura che va sotto il nome di ‘Codice rosso’, consentendo alla vittima di essere sentita entro tre giorni dalla denuncia direttamente dal magistrato del pubblico ministero, che ci troviamo di fronte ad una sentenza di pochi giorni fa che sembra rimescolare nuovamente le carte in tavola“, dichiara la vicepresidente Patrizia Scotto di Santolo. “Per dare un giudizio complessivo bisognerà aspettarne le motivazioni che finora non sono state rese note. Ma ciò che balza tragicamente ai nostri occhi è che l’imputata (Arianna Magistri, ndr), dopo aver fatto precipitare la vittima 63enne dalle scale, provocandole fratture del cranio e una vasta emorragia, e averla perseguitata per circa due anni, si trova dopo vari processi a dover scontare dai primi 15 anni e 4 mesi di reclusione, stabiliti dalla Corte d’Appello di Roma, a 14 anni e 4 mesi di carcere con sentenza definitiva emessa dalla Quinta Sezione della Cassazione. Un modesto sconto di pena, giustificato da una diversa e controversa interpretazione legislativa, che tuttavia non rende giustizia innanzitutto alla vittima che prima di essere uccisa ha subìto una lunga serie di atti persecutori. Sempre più spesso capita nel nostro Paese che vengano emesse sentenze, soprattutto in casi che riguardano donne vittime di violenza, che non tengono conto dei sacrosanti diritti delle vittime. È questo il caso, e ci duole dirlo, di Anna Lucia Coviello”.

Dello stesso parere Tina Raccuia, mamma di Sara Di Pietrantonio, la ragazza di 22 anni che nel 2016 venne strangolata e poi bruciata dall’ex fidanzato, che è stato condannato all’ergastolo. “Ma soltanto perché – ha dichiarato in una recente intervista – nell’aprile di quest’anno i giudici di Cassazione hanno sommato la pena per omicidio pluriaggravato a quella per il reato di stalking”.

Il parere dei legali

Per un commento più preciso bisognerà aspettare la pubblicazione delle motivazioni della sentenza, ma intanto anche l’avvocata penalista Elena Augustin, in linea con la collega Sorgato, sostiene che lo stalking non sia stato affatto depotenziato. “La Cassazione non potrebbe mai eliminare un’aggravante. Per farlo servirebbe o una legge successiva dello stesso tenore del codice o l’intervento della Corte Costituzionale. Con la sentenza 32103 del 15 luglio la Cassazione a Sezioni Unite ha, a mio avviso giustamente, deciso che in caso ci siano atti persecutori e omicidio nei confronti della stessa persona non siamo in presenza di un concorso di reati, bensì di un reato complesso, regolato dall’articolo articolo 84 del codice penale, secondo cui il reato più grave assorbe anche gli atti persecutori. Un approccio ai miei occhi più garantista perché o si contesta l’omicidio aggravato dallo stalking o l’omicidio e lo stalking. Ed è preferibile scegliere l’omicidio aggravato dallo stalking, che prevede l’ergastolo, ai sensi dell’articolo 576 n. 5, perché se fossero separati, senza l’aggravante, si potrebbe arrivare al massimo a 30 anni, con il risultato che la pena sarebbe meno severa. La pena per lo stalking, regolato dal 612 bis, infatti, va da un anno a sei anni di reclusione, se è senza aggravanti. Se è invece commesso nei confronti del coniuge, di una persona legata da una relazione affettiva, di una donna incinta o di una persona con disabilità aumenta”.

“Il problema – continua Augustin – non è tanto la legge che c’è e che è anche completa e severa. Ma la reale applicazione della medesima, perché quando si arriva a contestare un omicidio aggravato dagli atti persecutori significa non aver ascoltato prima i campanelli d’allarme“. Complessivamente sono circa 3 milioni e 466 mila le donne che hanno subìto stalking da parte di un qualsiasi autore, pari al 16,1% delle donne. Secondo l’Istat, nel 70% dei casi gli atti persecutori si sono verificati più volte a settimana. Il comportamento persecutorio al momento o dopo la separazione è continuato per mesi per il 58,8% delle vittime e nel 20,4% dei casi è durato più di un anno. “Lo stalking è intrinseco al femminicidio: sono due facce della stessa medaglia. Qualsiasi femminicidio ha comunque degli atti precedenti che dovrebbero mettere in allarme la vittima – spiega la vicepresidente Scotto di Santolo – telefonate anonime, vessazioni economiche, botte. Per questo è importante che le donne stiano attente ai campanelli d’allarme e agiscano chiedendo aiuto ai familiari, rivolgendosi alle forze dell’ordine, alle associazioni di contrasto alla violenza di genere come la nostra, andando nelle case rifugio. Se si interviene prima, infatti, le donne si salvano e le assistite di “Senza veli sulla lingua” ne sono un esempio”.

 

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