Rapporto biennale pari opportunità per le aziende con più di 100 dipendenti
Al fine di monitorare la condizione delle lavoratrici e dei lavoratori occupati nelle realtà produttive di media e grande dimensione presenti nel territorio nazionale, l’art. 46 del Decreto Legislativo n. 198 del 2006 prevede uno strumento di rilevazione, che obbliga le imprese con oltre cento dipendenti a dare conto di aspetti di rilievo circa la gestione del personale, quali le assunzioni, i licenziamenti, i passaggi di livello o di categoria, la formazione professionale e la retribuzione corrisposta a lavoratrici e lavoratori e altri ancora, tramite la compilazione di apposito modello introdotto con decreto ministeriale del 17 luglio 1996.
Il rapporto deve essere trasmesso alla Consigliera Regionale di Parità ed alle rappresentanze sindacali aziendali (art. 2 Decreto Ministeriale 17 luglio 1996) entro il 30 Aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.
La compilazione del rapporto biennale riferito al periodo 2012-2013 deve essere predisposta ed inviata entro il 30 Aprile 2014 con modalità di trasmissione esclusivamente on-line. I dati contenuti dal Rapporto, una volta trasmessi, consentono di effettuare da parte dello Stato azioni di controllo e monitoraggio costante sull’attività lavorativa dei due sessi nei vari settori economici.
Sono destinatarie dell’obbligo di legge:
- le aziende private;
- le aziende pubbliche, siano esse imprese a partecipazione statale, aziende autonome dello stato, aziende regionali e degli enti locali, Aziende Sanitarie Locali;
- gli Enti autonomi di gestione che amministrano le partecipazioni statali, enti pubblici economici. La valutazione rivolge l’attenzione su temi quali assunzioni, formazione, promozione professionale, livelli d’inquadramento, passaggi di categoria/qualifica, altri fenomeni di mobilità, intervento di CIG, licenziamenti, prepensionamenti e pensionamenti, retribuzioni effettivamente corrisposte.
In caso di mancata trasmissione del rapporto nei termini prescritti, su segnalazione delle Consigliere di parità regionali e/o delle rappresentanze sindacali, la Direzione Regionale del Lavoro inviterà le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni; una volta trascorso il termine e persistendo l’assenza della comunicazione, potranno essere applicate sanzioni amministrative e nei casi gravi potrà essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda.
Copia del rapporto dovrà essere consegnato alle rappresentanze sindacali aziendali entro lo stesso termine del 30 aprile p.v.