Rapporto biennale sulle pari opportunità in scadenza
Il rapporto, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs n. 198/2006, va redatto dalle aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti e va trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglierao al consigliere regionale di parità, che elaboreranno i relativi risultati trasmettendoli alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Per il rapporto biennale 2012/2013, la data di riferimento per il computo del numero di dipendenti è il 31 dicembre 2013.
In caso di mancata trasmissione del rapporto, la Direzione Regionale del Lavoro, su segnalazione della RSA e/o della Consigliera di Pari opportunità, inviterà l’azienda inadempiente a provvedere entro 60 giorni e, qualora l’azienda non vi provveda entro il termine fissato, sarà sanzionata e, nei casi più gravi, l’inottemperanza potrà determinare anche la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti.
Si ricorda che la sanzione amministrativa applicabile è quella stabilita dall’art. 11 del D.P.R. n. 520/55, come modificato dall’art. 11 del D.Lgs. n. 758/94, che va da € 515 ad € 2580 (modifica ex art. 1 c. 1177, Legge n. 296/2006).