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Il Papa cambia il codice: pedofilia reato contro la persona

Scritto da Google News. Postato in Diritti delle donne

Dodici anni per arrivare a cambiare il codice di diritto canonico nel suo titolo VI, sulle normative del diritto penale nella Chiesa. Il nuovo testo, si legge nella Costituzione apostolica Pascite gregem Dei,  entrerà in vigore l’8 dicembre, seppur approvato il 23 maggio e diffuso il primo giugno, prevede che la pedofilia e gli abusi sessuali non saranno più reati contro gli obblighi dei consacrati, ma conto la persona e la sua dignità. Questa scelta, ha spiegato monsignor Filippo Iannone, presidente del Pontificio consiglio per i testi legislativi, è per «ri-affermare la gravità di questo crimine e l’attenzione da riservare alle vittime».

«La presenza all’interno delle comunità di alcune situazioni  irregolari, ma soprattutto i recenti scandali, emersi dagli sconcertanti e gravissimi episodi di pedofilia, hanno fatto maturare l’esigenza di rinvigorire il diritto penale canonico,  integrandolo con puntuali riforme legislative», dice monsignor Iannone ricordando i tre fini del diritto penale: «il ristabilimento della giustizia, l’emendamento del delinquente la riparazione degli scandali». Questa riforma, «necessaria e da lungo tempo attesa, ha lo scopo di rendere le  norme penali universali sempre più adatte alla tutela del bene comune  e dei singoli fedeli, più congruenti alle esigenze della giustizia e più efficaci e adeguate all’odierno contesto ecclesiale, evidentemente differente da quello degli anni ’70 del secolo scorso, epoca in cui vennero redatti i canoni del libro VI, ora abrogati», ha aggiunto il segretario del dicastero, monsignor Juan Ignacio Arrieta .

Questi reati, dice ancora Iannone nel presentare il testo, «vengono ora estesi dal Codice anche ai membri di Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica e ai fedeli laici che godono di una dignità o svolgono un ufficio o una funzione nella Chiesa. «Chi, oltre ai casi già previsti dal diritto, abusa della potestà ecclesiastica, dell’ufficio o dell’incarico sia punito a seconda della gravità dell’atto o dell’omissione, non escluso con la privazione dell’ufficio o dell’incarico, fermo restando l’obbligo di riparare il danno», si legge nel testo.

«Le norme penali», ha spiegato monsignor Iannone, «in genere considerate norme odiose, configurano e sanzionano azioni poste in  essere in violazione di leggi che sono a tutela di diritti e di beni e quindi a danno di singoli fedeli e della comunità. Azioni che, sono convinto, si possa dire sono compiute da una esigua minoranza di membri della Chiesa. La giustizia esige in questi casi che l’ordine violato venga ristabilito, che la vittima venga risarcita, che chi ha sbagliato sia punito, espii la colpa». Punibile come reato anche l’omissione della denuncia.

Il nuovo diritto penale voluto dal Pontefice viene considerato parte dell’azione pastorale e non è disgiunto dalla carità. Anzi, «la carità», scrive il Papa, «richiede che i Pastori ricorrano al sistema penale tutte le volte che occorra,  tenendo presenti i tre fini che lo rendono necessario nella comunità ecclesiale, e cioè il ripristino delle esigenze della giustizia, l’emendamento del reo e la riparazione degli scandali. La sanzione  canonica ha anche una funzione riparatoria e salvifica e cerca  soprattutto il bene del fedele, per cui rappresenta un mezzo positivo per la realizzazione del Regno, per ricostruire la giustizia nella  comunità dei fedeli, chiamati alla personale e comune santificazione».Il Papa, nella Costituzione, sottolinea che il nuovo testo del diritto canonico è migliorato «dal punto di vista  tecnico, soprattutto per quanto concerne aspetti fondamentali del diritto penale, quali ad esempio il diritto di difesa, la prescrizione dell’azione penale, una più precisa determinazione delle pene, che risponde alle esigenze della legalità penale ed offre agli Ordinari e ai Giudici criteri oggettivi nella individuazione della sanzione più appropriata da applicare nel caso concreto. E stato pure seguito nella revisione il principio di ridurre i casi nei quali l’imposizione di una sanzione è lasciata alla discrezione dell’autorità, così da favorire nell’applicazione delle pene, servatis de iure servandis, l’unità ecclesiale, specie per delitti che maggiore danno e scandalo provocano nella comunità».

Tra i reati, infine, vengono incorporate, spiega monsignor Arrieta, «alcune fattispecie presenti nel Codex del 1917 che non vennero accolte nel 1983. Ad esempio la corruzione in atti di ufficio, l’amministrazione di sacramenti a soggetti cui è proibito amministrarli; l’occultamento all’autorità legittima di eventuali irregolarità  o censure in ordine alla ricezione degli ordini sacri» e anche «il tentativo di ordinazione delle donne».

«Il Papa, però, a conclusione della Costituzione ci ricorda che anche  le norme penali, come tutte le norme canoniche, devono sempre essere riportate alla norma suprema che vige nella Chiesa, la salus animarum.  Per questo promulga il testo “nella speranza che esso risulti strumento per il bene delle anime”».

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