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Tutte le false argomentazioni contro il ddl Zan, in particolare sull’identità di genere

Scritto da Google News. Postato in Diritti delle donne

Il dibattito su ddl Zan e diritto penale, che è agitato in ambito liberal-radicale, è sicuramente quello più denso di spunti e più consentaneo a una determinata tradizione di pensiero. Ora, come rilevato dal sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova, «è sicuramente un bene che si discuta anche nel merito sulla base di diverse impostazioni. Non esistono infatti le leggi perfette. Ma questa è oggi una battaglia da portare a conclusione. Magari poi discuteremo anche di eventuali correttivi ma non solo alla legge Zan ma a tutto l’impianto di quest’approccio che si è scelto a partire dalla legge Mancino. Una volta che lo scegli però devi andare in fondo».

A essere invece del tutto inaccettabili in tale dibattito sono gli attacchi a un punto cardine del disegno di legge quale l’identità di genere, che il comma c dell’articolo 1 definisce «l’identificazione percepita e manifesta di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione».

Inaccettabili non tanto per la nescienza della piena legittimità giuridica di tale espressione e del concetto a essa sottesa, quanto per la superficiale noncuranza, quando non disprezzo e odio, verso le persone trans e le loro esistenze che si vorrebbero nullificate in nome di un parossistico biologismo.

È quanto si è potuto ascoltare in non poche audizioni finora tenutesi in Commissione Giustizia del Senato o leggere in articoli e blog di alcune femministe, dove quell’“alcune” è di obbligo, dato il numero maggioritario di quelle che si sono espresse a favore, comprese realtà di peso come Casa internazionale delle donne, D.i.RE – Donne in rete contro la violenza, Differenza Donna e numerosi circoli di Snoq. Per non parlare, restando sempre nell’ambito degli attacchi, del solito “attivista” trombato e della presidente di una sparuta associazione lesbica, tanto blasonata quanto esangue, che sono giunti a confrontarsi e trovarsi d’accordo – similis cum similibus, ça va sans dire – con ProVita.

A ragione Ivan Scalfarotto, deputato di Italia Viva e sottosegretario all’Interno, ha potuto ieri parlare, anche in riferimento a qualche sodale di partito, di «dibattito scandaloso e offensivo che va avanti da oltre due mesi e non tiene in alcuna considerazione il vissuto, la dignità e la sofferenza delle persone trans, su cui si passa come un rullo compressore con motivazioni insensate come quelle del passaggio a capriccio da un genere all’altro e viceversa o delle atlete trans in competizioni sportive».

Sulla prima delle due ragioni la psicologa Cristina Leo, che è la prima assessora transgender d’Italia (ha la delega alle Politiche sociali, Pari opportunità e Politiche abitative presso il Municipio VII di Roma), osserva a Linkiesta come «quello che manca in chi critica il ddl Zan sia la comprensione del fatto che l’identità di genere è un costrutto o caratteristica dell’identità sessuale che appartiene a ogni individuo a prescindere dal sesso, dal genere, dall’orientamento affettivo e sessuale. Purtroppo, nel corso degli anni sono stata vittima di bullismo a causa della mia identità di genere. Le vessazioni subite ingiustamente mi hanno spinta quasi al suicidio a soli 17 anni. La mia vita si sarebbe potuta concludere così, con un coltello piantato nel petto, e forse molti avrebbero gioito nel vedere un “ragazzino” che si toglie la vita. Provo indignazione di fronte alla dilagante disinformazione che fa sembrare le persone trans confuse sulla loro identità di genere, al punto da cambiare ogni giorno identità a comando. Beh, non è così».

Come infatti ricorda l’assessora, «il percorso di una persona trans è complicato, complesso e tortuoso. Per vedere affermata la propria identità ci sono percorsi psicologico-psichiatrici, medico-sanitari e legali, che nessuna e nessuno ha voglia di fare, ma che si è costretti a fare. E che, di certo, non avremmo voglia di ripetere all’infinito».

Il tema atlete trans, «fatto passare come una illegittima invasione di campo», ha invece secondo Luisa Rizzitelli «il terribile olezzo della transfobia». La giornalista marchigiana, che è presidente di Assist – Associazione Nazionale Atlete, rimarca a Linkiesta che «ancora più grave è utilizzare questo argomento senza alcun fondamento oggettivo e scientifico e farlo addirittura per affossare una legge. Vorrei ricordare che alle Olimpiadi di Tokyo competeranno per la prima volta persone transgender. Questa apertura, però, è soggetta a precisi e severissimi protocolli su limiti ormonali che nel caso di atlete garantiscono che non vi siano vantaggi a danno di quelle cisgender. Sarebbe opportuno che se ne parlasse con cognizione di causa anziché sproloquiare su ciò che non si sa».

Nell’uno e nell’altro caso si tratta comunque di obiezioni non solo destituite di fondamento ma soprattutto estranee al tema identità di genere. Esse sono figlie della logica del pendio scivoloso o slippery slope argument. Quel ragionamento, cioè, che partendo da una tesi – nel nostro caso, appunto, quella dell’identità di genere – ne evince una serie di conseguenze all’apparenza inevitabili, ma nella realtà del tutto arbitrarie.

Quali siano in relazione alla specifica questione lo spiega Stefano Ponti, socio di Rete Lenford – Avvocatura per i diritti Lgbti, dichiarando al nostro giornale: «La principale conseguenza, agitata come uno spettro dai fautori di questa tesi, sarebbe quella dell’affermazione in Italia del cosiddetto self-id, in base al quale l’appartenenza al genere femminile potrebbe essere autocertificata da chiunque, per capriccio o per furbizia, a prescindere dal percorso di transizione. Ciò produrrebbe a sua volta l’erosione degli spazi conquistati a fatica dalle donne con la possibilità che qualche maschio, autodefinendosi donna, possa occupare le quote rosa nella composizione di organi collegiali, esercitare diritti riservati per legge alle donne, accedere a gare sportive o agli spazi femminili, anche al fine perpetrare molestie e violenze sessuali con maggiore facilità».

Ma, continua il giurista bergamasco, «poiché il ddl Zan non è un manifesto politico, né un trattato di antropologia, né una legge in materia di attribuzione o rettificazione anagrafica di sesso, si fa fatica a comprendere – e, del resto, nessuno ce lo spiega – quale possa essere il nesso causale tra un’estensione della normativa sui crimini d’odio e le minacce per i diritti delle donne che vengono prospettate. La disciplina penalistica che incrimina la discriminazione basata sul sesso, sul genere o sull’identità di genere della vittima non introduce il “famigerato” sistema di self-identification, né impedisce al legislatore di dettare normative settoriali extrapenali ad hoc, né va ad abrogare la legge 164/1982». Legge, che, presentata nella sua formulazione originaria dal deputato radicale Francesco Antonio De Cataldo e recante “Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”, è stata – giova ricordarlo – oggetto di sentenze della Cassazione (15138/2015) e della Corte Costituzionale (221/2015), che offrendone una corretta interpretazione hanno escluso l’obbligatorietà dell’intervento chirurgico di riassegnazione per la rettifica dei dati anagrafici.

Proprio queste due sentenze, cui è da aggiungere la 180/2017 sempre della Consulta, espressamente definiscono l’identità di genere un diritto fondamentale della persona umana. Se infatti nella 221/2015 si riconosce «il diritto all’identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all’identità personale, rientrante a pieno titolo nell’ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della Cedu)», nella 180/2017 si precisa che «l’aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e vissuto costituisca senz’altro espressione del diritto al riconoscimento dell’identità di genere».

Parole, queste, sulle quali è stata inequivocabilmente esemplata la citata definizione contenuta nel ddl Zan e contro le quali, come osserva a Linkiesta Marilisa D’Amico, costituzionalista e prorettrice dell’Università di Milano, solo «un’enorme e supponente ignoranza può spiegarne gli attacchi e le critiche».

Anche perché i riferimenti all’identità di genere nell’ordinamento italiano si potrebbero moltiplicare al pari di quelli alle fonti straniere, internazionali e sovranazionali. Basterà citare la sola Convenzione d’Istanbul, che l’Italia ha ratificato nel 2013 e da cui è ultimamente receduta la Turchia (la Polonia ne ha avviato il procedimento di uscita): in essa viene posto un esplicito divieto di discriminazione fondato sull’identità di genere (art. 4, c. 3). Volendo poi elencare i Paesi, che finora si sono dotati di una tutela penale rafforzata dell’identità di genere, troviamo Albania, Argentina, Belgio, Bosnia, Canada, Cipro, Croazia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Islanda, Kosovo, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Malta, Montenegro, Norvegia, Portogallo, Serbia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Ungheria.

Ma da noi le poche e chiassose essenzialiste trans-escludenti, osannate da leghisti e realtà di estrema destra, preferiscono leggere e addurre come fonte i tweet di J.K. Rowling, il cui essenziale sbaglio, come rilevava tempo fa Maria Laura Rodotà, sta proprio nel twittare.

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