Libertà di stampa: ultime sentenze
Leggi le ultime sentenze su: libertà di informazione e libertà di stampa; informazioni di interesse generali; libertà delle scelte editoriali; trasmissione di un filmato con l’uso di una telecamera nascosta; sospensione dall’esercizio della professione; Garante per la protezione dei dati personali.
La libertà di informazione e la libertà di stampa
La libertà di informazione e la libertà di stampa, sancite all’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non possono giustificare, al di fuori delle eccezioni e limitazioni previste all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/29, una deroga ai diritti esclusivi di riproduzione e di comunicazione al pubblico dell’autore, di cui rispettivamente all’articolo 2, lettera a), e all’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva.
Il giudice nazionale, nell’ambito del bilanciamento che è tenuto ad effettuare, tenuto conto dell’insieme delle circostanze del caso concreto, tra i diritti esclusivi dell’autore di cui all’articolo 2, lettera a), e all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, da un lato, e i diritti degli utenti di materiali protetti previsti dalle disposizioni derogatorie dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), seconda ipotesi, e lettera d), di tale direttiva, dall’altro, deve fondarsi su un’interpretazione di dette disposizioni che, pur rispettando la loro formulazione e preservando il loro effetto utile, sia pienamente conforme ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Corte giustizia UE grande sezione, 29/07/2019, n.469
Diritto alla riservatezza e diritto alla rievocazione storica di fatti
In tema di rapporti tra diritto alla riservatezza (nella sua particolare connotazione del c.d. diritto all’oblio) e diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, il giudice di merito – ferma restando la libertà della scelta editoriale in ordine a tale rievocazione, che è espressione della libertà di stampa e di informazione protetta e garantita dall’art. 21 Cost. – ha il compito di valutare l’interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti.
Tale menzione deve ritenersi lecita solo nell’ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l’interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito.
In caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell’onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva. (Fattispecie relativa ad un omicidio commesso ventisette anni prima, il cui responsabile aveva scontato la relativa pena detentiva e si era reinserito positivamente nel contesto sociale).
Cassazione civile sez. un., 22/07/2019, n.19681
Libertà di stampa: prevale sul diritto all’oblio del singolo
Gli archivi online degli archivi di stampa sono un bene da proteggere perché garantiscono il diritto della collettività a ricevere notizie di interesse generale, che non è attenuato dal passare del tempo. La libertà do stampa prevale sul diritto all’oblio del singolo con riguardo alla diffusione di informazioni su procedimenti penali di interesse per la collettività, anche a distanza di anni.
Nel raggiungere il giusto bilanciamento tra i diritti in gioco i giudici nazionali devono considerare se la notizia contribuisce a un dibattito di interesse generale, la notorietà della persona, l’oggetto del reportage, il comportamento precedente dell’interessato, il contenuto, la forma e le ripercussioni della pubblicazione e, all’occorrenza, anche le modalità con le quali sono state acquisite eventuali fotografie. Spetta al giornalista scegliere le modalità di divulgazione della notizia nel rispetto delle regole deontologiche.
Corte europea diritti dell’uomo sez. V, 28/06/2018, n.60798
Sanzione pecuniaria nei confronti di un giornalista
La sanzione pecuniaria disposta nei confronti di un giornalista che viola il segreto istruttorio non è contraria all’art. 10 Cedu che assicura il diritto alla libertà di espressione se nell’articolo sono pubblicati dettagli inutili e non funzionali a un dibattito su una questione di interesse della collettività, ledendo per di più la privacy di vittime minorenni e se la stessa misura punitiva non è sproporzionata e non produce un effetto deterrente sulla libertà di stampa.
Corte europea diritti dell’uomo sez. III, 06/06/2017, n.22998
L’affermazione della responsabilità oggettiva di portali che pubblicano commenti senza filtro è incompatibile, salvo nei casi di hate speech, con la Convenzione europea dei diritti dell’Uomo. Al portale di news, che pubblica commenti che, in taluni casi possono ledere la reputazione altrui, vanno applicati i parametri stabiliti a Strasburgo in materia di libertà di stampa.
Pertanto, prima di procedere all’affermazione della responsabilità del portale è indispensabile tener conto dell’interesse pubblico del commento e del fatto che è possibile scegliere lo stile con il quale esprimersi.
Nel valutare se l’ingerenza nella libertà di espressione è necessaria in una società democratica è indispensabile valutare il contesto dei commenti, le misure predisposte dalla società per prevenire o rimuovere i commenti diffamatori, la responsabilità degli autori dei commenti come alternativa alla responsabilità della società e le conseguenze dei procedimenti interni. Inoltre, devono essere considerati sia il comportamento del portale sia quello di colui che si ritiene diffamato il quale può chiedere la rimozione del commento.
Corte europea diritti dell’uomo sez. IV, 02/02/2016, n.22947
Protezione delle fonti giornalistiche
La protezione delle fonti giornalistiche è una delle pietre angolari della libertà di stampa, la cui assenza potrebbe dissuadere le fonti stesse dall’aiutare i giornalisti a fornire informazioni di interesse generali. In tal modo, ne conseguirebbe che la stampa non potrebbe giocare il suo ruolo indispensabile di «cane da guardia» e la sua attitudine a fornire informazioni precise e affidabili.
Corte europea diritti dell’uomo sez. II, 19/01/2016, n.49085
Uso di una telecamera nascosta
L’utilizzo di una telecamera nascosta da parte di giornalisti che vogliono documentare l’impiego di prassi commerciali dannose per i consumatori è garantito dall’art. 10 della Convenzione europea che tutela la libertà di stampa. Non costituisce una violazione del diritto alla vita privata o alla reputazione la trasmissione di un filmato con l’utilizzo di una telecamera nascosta se il giornalista ha adoperato alcune accortezze per non consentire l’individuazione della persona privata e se il reporter ha agito nel rispetto della deontologia. La previsione di una sanzione penale, seppure nella forma di una sanzione pecuniaria lieve, è contraria alla Convenzione europea.
Corte europea diritti dell’uomo sez. II, 24/02/2015, n.21830
L’interesse pubblico della notizia
Nel nostro sistema, che tutela a livello costituzionale la libera manifestazione del pensiero di qualsiasi cittadino e la libertà di stampa, la critica degli atti politici, ed in particolare delle deliberazioni degli organi rappresentativi, e dei comportamenti degli uomini politici deve essere la più ampia possibile perché essa garantisce il pieno dispiegarsi della dialettica democratica e consente ai cittadini di formarsi opinioni precise su i vari accadimenti; la critica può anche essere molto aspra, irriverente ed anche ironica, a condizione, però, che siano rispettati i canoni dell’interesse pubblico della notizia e/o vicenda criticata, che i presupposti di fatto esposti a critica siano veri e che vi sia continenza espositiva, anche se la durezza dello scontro politico e sindacale consente critiche anche molto pungenti e l’utilizzo di frasi ed immagini che siano tali da catturare l’interesse anche del lettore e dell’ascoltatore distratti (fattispecie relativa agli articoli apparsi su un quotidiano circa il permesso ottenuto in tempi brevi da un noto politico per la costruzione di un manufatto sepolcrale).
Cassazione penale sez. V, 05/07/2012, n.38437
L’obbligo di rettifica
Le disposizioni relative al diritto di rettifica rientrano nell’ambito dell’art. 10 della convenzione europea dei diritti dell’uomo che assicura il diritto alla libertà di espressione. Nell’ordinamento interno, il legislatore può prevedere un obbligo di rettifica così come il dovere del giornalista di comunicare al richiedente le motivazioni del rifiuto alla pubblicazione di repliche ma non può far discendere dalla violazione di dette regole sanzioni penali a carico del giornalista.
La previsione di una misura di sospensione dall’esercizio della professione per il giornalista che non pubblica la rettifica ha un effetto dissuasivo sulla libertà di stampa ed è quindi contraria alla convenzione europea.
Corte europea diritti dell’uomo sez. IV, 03/04/2012, n.43206
Violazione del diritto all’immagine ed alla riservatezza
Ritenuto che per l’applicazione dei principi e delle norme del cd. codice della privacy si può fare ricorso all’a.g.o. ovvero al Garante per la protezione dei dati personali, contro i cui provvedimenti si può, comunque, ricorrere al g.o. e che il ricorso al Garante non è pregiudiziale al ricorso all’a.g.o. per il risarcimento dei danni derivanti da trattamento illecito dei dati predetti; ritenuto che il soggetto danneggiato può proporre dinnanzi l’a.g.o. la sola azione risarcitoria nelle forme di cui all’art. 152 del cd. codice sulla protezione dei dati personali; ritenuto che l’indebita diffusione dell’immagine e dei pensieri altrui obbliga al risarcimento pure dei danni non patrimoniali per violazione del diritto alla immagine ed alla riservatezza, in ambito giornalistico, a causa della raccolta e della diffusione televisiva senza alcuna tecnica di “mascheramento” dell’immagine ed a totale insaputa degli interessati; ritenuto che il diritto all’informazione e la libertà di stampa non sono prevalenti sul diritto alla riservatezza, violata con artifici tecnici e per scopi non esplicitati preventivamente agli intervistati, consentendo al pubblico televisivo di associare le immagini ai nomi ed ai concetti espressi dagli intervistati, due iman, guide spirituali musulmane, ritratti a loro insaputa e manifestamente intervistati mentre illustrano anche la regola che impone alle donne di coprire il volto; ritenuto, in tema di danno morale soggettivo, che è profondamente radicato nella cultura araba il senso di una mancata riservatezza ricavabile dai testi profetici sul comportamento religioso e rituale di uomini e donne di confessione islamica: ritenuto quanto precede, va risarcito il danno morale arrecato ai due iman, la cui immagine e le cui dichiarazioni siano state carpite, a loro insaputa, all’interno di due locali musulmani di preghiera e diffuse con il mezzo televisivo, in Italia, come se gli iman non avessero alcuna difficoltà a mostrare ad un vastissimo pubblico del mondo occidentale il proprio volto e le proprie convinzioni, mentre imponevano alle donne di coprire il volto; è, quindi, ragionevole e rilevante che gli “iman” siano stati colpiti negativamente nella propria sfera esistenziale per la “deminutio” inferta alla loro considerazione sociale a causa della divulgazione delle loro immagini e dei concetti da essi espressi, immagini e concetti non ininfluenti sulla reputazione delle loro persone.
Tribunale Roma, 06/10/2011
Diffamazione a mezzo “mass media”
In tema di diffamazione a mezzo “mass media” – fermo restando che la libertà di stampa, espressione del diritto di manifestazione del pensiero sancito dall’art. 21 cost., comporta la compressione dei beni giuridici della riservatezza, dell’onore e della reputazione, peraltro, anch’essi, aventi dignità costituzionale, ex art. 2 e 3 cost. – il riferimento a distanza di tempo, in sede di c.d. talk show televisivo, dello sviluppo di indagini di polizia giudiziaria, consentito in chiave storica dell’evento nonché di critica all’operato degli inquirenti, comporta che l’obbligo deontologico del giornalista deve parametrarsi a criteri di rigore ancora maggiori dell’ordinario, nel senso che, ove permanga o si riattualizzi l’interesse pubblico alla relativa propalazione – che, in tal caso, deve essere bilanciato con il diritto all’oblio – ed esigenze di ricostruzione storica o artistica lo richiedano, la notizia deve essere accompagnata dalla doverosa avvertenza che le tesi investigative rimaste a livello di mera ipotesi di lavoro, non hanno trovato alcuna conferma o addirittura sono state decisamente smentite dal successivo sviluppo istruttorio, in quanto incombe sul giornalista il dovere giuridico di rendere una informazione completa e di effettuare, all’uopo, tutti i controlli necessari per verificare gli esiti di una data indagine.
Cassazione penale sez. V, 17/07/2009, n.45051
Il potere-dovere del giornalista
Il diritto di cronaca, inteso come diritto di narrare al pubblico, per mezzo della stampa, i fatti che avvengono, è considerato manifestazione essenziale del diritto di libertà di stampa e del più ampio diritto soggettivo di libera manifestazione del pensiero, garantiti dall’art. 21 cost.; la funzione sociale dei diritti pubblici soggettivi inerenti la libertà di stampa va ravvisata nel potere-dovere del giornalista di portare a conoscenza dell’opinione pubblica fatti, notizie e vicende interessanti la vita associata, in modo che il pubblico, esattamente informato, abbia la possibilità di orientarsi e di formarsi una propria opinione sugli avvenimenti e sulle persone.
Tribunale Torino, 23/01/2009
Libertà di stampa: prevale sul diritto alla riservatezza e all’onore
La libertà di stampa prevale sul diritto alla riservatezza e all’onore, purché la pubblicazione sia giustificata dalla funzione dell’informazione e sia conforme ai canoni della correttezza professionale; in particolare, è giustificata dalla funzione dell’informazione quando sussista un apprezzabile interesse del pubblico alla conoscenza dei fatti privati in considerazione di finalità culturali o didattiche e, più in generale, della rilevanza sociale degli stessi.
Difatti, il diritto alla riservatezza si distingue rispetto al diritto all’integrità morale, in quanto il divieto della diffusione dei fatti della vita privata prescinde dalla loro attitudine infamante; attiene ad un valore essenziale della persona e rientra nei diritti inviolabili dell’uomo proclamati dall’art. 2 Cost.; la violazione del diritto alla riservatezza quale diritto assoluto costituisce un illecito civile e comporta l’obbligo del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (in questa sentenza la Cassazione, ha osservato come l’osservanza dei codici deontologici sia stata elevata a condizione di liceità dei trattamenti: i codici hanno quindi acquistato un’efficacia normativa, per quanto subordinata alla, legge dovendo limitarsi a concretizzare diritti ed obblighi che hanno nella legge la loro fonte).
Cassazione civile sez. III, 24/04/2008, n.10690